In quali casi esprimere il proprio disappunto ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio diventa reato?
Protestare ed estrimere il proprio disappunto non è, di per sé, un reato, ma
lo può diventare nei casi in cui la protesta risulti violenta o minacciosa. Vediamo di seguito i casi previsti dal Codice Penale:
Protesta violenta o minacce:
Il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [1] consiste nel minacciare o costringere con violenza fisica un pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d’ufficio. La minaccia deve avere ad oggetto un male ingiusto, non deve essere generica e deve essere di una gravità tale da essere in grado di costringere il pubblico ufficiale a non adempiere al proprio dovere.
Va precisato che la minaccia o la violenza sono considerate tali anche se sono destinate ad una persona diversa dal PU, mentre non lo sono in caso di minaccia “generica”, ad esempio non è reato dire “non farmi la multa oppure vedrai…”, mentre lo è fare un affermazione del tipo “se mi fai la multa vengo a cercarti e ti pesto”
Pena prevista: in questo caso è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni. se gli atti hanno come scopo l’impedire ad un pubblico ufficiale di compiere il suo lavoro la pena prevede la reclusione fino a tre anni
Resistenza
Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale [2] si distingue dal primo perché in questo caso il fine della violenza o della minaccia non è quello di costringere il pubblico ufficiale a non fare un atto d’ufficio, ma quella di impedirlo. È punita anche la resistenza nei confronti di chi presta assistenza a un pubblico ufficiale su sua richiesta. È resistenza anche la semplice fuga, a piedi o a bordo di un veicolo, o la resistenza c.d. passiva, come ad esempio rimanere fermi o legati a qualcosa per impedire di essere portati via.
Pena prevista: anche in questo caso è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Oltraggio a un pubblico ufficiale.
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Suppress this ad slot.Commette il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale [3] chi offende l’onore di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni in un luogo pubblico. L’offesa può essere generica e deve essere tale da arrecare un danno all’onore e al prestigio della persona o dell’istituzione che rappresenta. Essa deve essere pronunciata durante il compimento di una funzione proprio dell’ufficio.
In questo caso per luogo pubblico si intende anche un qualsiasi luogo privato ma aperto al pubblico (esempio: centri commerciali, campi sportivi, negozi, ecc). Il reato non sussiste se il PU non sta svolgendo la proprie mansioni (questo non vuol dire che potete insultare liberamente una persona, si configura comunque il reato i ingiurie)
Pena prevista:Per questo reato è prevista la reclusione fino a 3 anni, aumentata se l’offesa è l’attribuzione di un fatto determinato. In quest’ultimo caso però si può evitare la condanna se viene dimostrata la veridicità del fatto.
E’ possibile estinguere il reato con il completo risarcimento del danno cagionato alla persona e all’ente (spesso questi ultimi si accontentano di una sincera lettera di scuse).
altri reati
Anche nel caso in cui non si configuri uno dei reati di cui sopra, è bene ricordare che offese, violenze e minacce sono comunque dei reati (ingiurie, minacce, lesioni, percosse, ecc). In questi casi però si può venir condannati solo se la vittima presenta querela entro 3 mesi.
Risarcimento dei danni:
Oltre alle pene descritte sopra -previste dal codice penale- chi viene condannato deve accollarsi anche le spese legali di entrambe le parti ed è possibile che il giudice decida di condannare anche al pagamento di un risarcimento del danno cagionato.
[1] Art. 336 cod. pen. [2] Art. 337 cod. pen. [3] Art. 341 bis cod. pen. [4] Art. 348 cod. pen.
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