Telesorveglianza = gestione a distanza di segnali d’allarme relativi a beni mobili o immobili che “promuove l’intervento” delle guardie giurate. Lo dice il DM capacità tecnica, ma – conoscendo i pollastri della vigilanza privata – repetita iuvant.
Il ministero dell’Interno ha quindi ribadito, in risposta ad un quesito dell’ASSIV, che solo le guardie giurate possono fare televigilanza perchè si tratta di attività tipica della vigilanza privata. Insomma, basta mettere dei portieri ai monitor di centrali operative, anche se collocate presso i clienti: servono per forza degli addetti in possesso del decreto di GPG e Istituti di Vigilanza autorizzati ex art. 134 TULPS.
E occhio: chi opera senza autorizzazione è punito per attività abusiva (art. 140 del TULPS), ma anche chi compra servizi di vigilanza da un operatore privo di titoli di polizia potrebbe incorrere nel concorso di persone nel reato (art. 110 codice penale).
Il quesito posto dall’ASSIV chiede anche ulteriori chiarimenti sull’attività di portierato – reception nelle fattispecie non elencate dall’allegato D del DM capacità tecnica, ed in particolare nel caso della custodia di beni immobili (e mobili in essi contenuti) in orario notturno o di chiusura al pubblico.
Richiamando il Vademecum-Vangelo per i distinguo tra le due attività, il ministero ha specificato che “già a partire dal contratto deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente nella vigilanza passiva” che è tipica dell’attività di portierato, cioè l’attività che garantisce un “ordinato uso dell’immobile”, senza funzioni di sicurezza.
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